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Relazione illustrativa al decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 149
Articolo 3 comma 50
Modifiche al codice di procedura civile

In attuazione delle indicazioni contenute nell’art. 1, comma 23, lett. oo), che invita a “prevedere che i provvedimenti adottati dal giudice tutelare, inclusi quelli emessi ai sensi dell’articolo 720-bis del codice di procedura civile in materia di amministrazione di sostegno, siano reclamabili al tribunale che decide in composizione monocratica per quelli aventi contenuto patrimoniale gestorio e in composizione collegiale in tutti gli altri casi; prevedere che del collegio non possa far parte il giudice che ha emesso il provvedimento reclamato” si è inserito nell’articolo 739 c.p.c. un inciso per il quale il tribunale investito del reclamo pronuncia in camera di consiglio “in composizione monocratica quando il provvedimento ha contenuto patrimoniale o gestorio, e in composizione collegiale in tutti gli altri casi. Del collegio non può fare parte il giudice che ha emesso il provvedimento reclamato”.