Menu
Relazione illustrativa al decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 149
Articolo 4 comma 11 lettera c)
Modifiche alle disposizioni per l’attuazione del codice di procedura civile e disposizioni transitorie

Lettera c)

Si è modificato l’articolo 179-ter disp. att. c.p.c. recante la disciplina dell'elenco dei professionisti che provvedono alle operazioni di vendita, come sostituito dall'art. 5 bis, primo comma, della legge 30 giugno 2016, n. 119, di conversione del decreto-legge 3 maggio 2016, n. 56. In particolare la disposizione vigente, rubricata “Elenco dei professionisti che provvedono alle operazioni di vendita”, demanda ad un decreto non regolamentare del Ministro della giustizia di stabilire: a) gli obblighi di prima formazione per ottenere l’iscrizione nell’elenco; b) gli obblighi di formazione periodica da assolvere ai fini della conferma dell’iscrizione; c) la composizione e le modalità di funzionamento della commissione preposta alla tenuta dell’elenco, all’esercizio della vigilanza sugli iscritti, alla valutazione delle domande di iscrizione e all’adozione dei provvedimenti di cancellazione dall’elenco.

Tale decreto, peraltro, non è mai stato emanato, essenzialmente in ragione dell’incompletezza della disciplina di rango primario, che non attribuiva copertura normativa ad alcuni aspetti essenziali della materia che non potevano dunque essere rimessi neppure alla regolazione secondaria, peraltro espressamente esclusa dall’articolo 179 ter che richiama un decreto non regolamentare (si pensi, senza pretesa di completezza alle modalità di esercizio del potere di vigilanza, ai presupposti per disporre la cancellazione dall’elenco, ai requisiti del primo popolamento, tutti elementi che non paiono ricompresi nel perimetro disciplinatorio dell’articolo 179 ter vigente e senza i quali concretamente la nuova disciplina non può operare).

Pertanto, dando attuazione al criterio di delega di cui all’articolo 1, commi 12 e 16, si è colta l’occasione per disciplinare nel dettaglio la materia direttamente con norma primaria stabilendo che le modalità di tenuta e formazione dell’elenco, attribuita ad un comitato presieduto dal Presidente del tribunale o da un suo delegato e composto da un giudice addetto alle esecuzioni immobiliari e da un professionista iscritto nell’albo professionale, designato dal consiglio dell’ordine, a cui appartiene il richiedente l’iscrizione nell’elenco. Sono state inoltre disciplinati nel dettaglio i requisiti necessari per la proposizione della prima domanda di iscrizione nell’elenco (comi 3, 4 e 5 dell’articolo novellato) e per la conferma della medesima (commi 6 e 7).

Il comma 10, infine, attribuisce al comitato il potere di disporre la sospensione fino a un anno e, in caso di gravi ovvero reiterati inadempimenti, la cancellazione dall’elenco dei professionisti ai quali in una o più procedure esecutive sia stata revocata la delega in conseguenza del mancato rispetto dei termini per le attività delegate, delle direttive stabilite dal giudice dell’esecuzione o degli obblighi derivanti dagli incarichi ricevuti. Si stabilisce altresì che i professionisti cancellati dall’elenco a seguito di revoca della delega non possono essere reinseriti nel triennio in corso e nel triennio successivo.