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Relazione illustrativa al decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 149
Articolo 9 comma 1 lettera l) 8
Modifiche al decreto-legge 12 settembre 2014, n. 132, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 novembre 2014, n. 132

L’articolo 11-octies d.l. n. 132 del 2014 prevede che per la determinazione del compenso autoliquidato dal difensore, da sottoporre al vaglio di congruità di cui all’articolo 11-septies, sia adottato un decreto ministeriale che individui gli importi spettanti all’avvocato a titolo di onorario e di spese nonché delle modalità specifiche della procedura. Si intende introdurre un sistema chiaro e procedimentalizzato, che ponga il Consiglio dell’ordine, l’avvocato e gli uffici coinvolti nella procedura in condizione di operare in modo semplice e disponendo della documentazione necessaria, a partire dal documento comprovante l’accordo di conciliazione, e di porre in essere i controlli di conformità prodromici all’adozione del provvedimento di conferma dell’ammissione anticipata e alla verifica di congruità del compenso prevista dal comma 3 dell’articolo 11- septies.

La norma prevede altresì, in un’ottica di semplificazione, accelerazione ed effettività del riconoscimento del compenso maturato dall’avvocato che ha assistito una parte in una procedura di negoziazione assistita, che il professionista possa accedere a forme di riconoscimento diverse dalla materiale erogazione delle somme, quali il riconoscimento di un credito di imposta e la possibilità di compensare tale credito con altri crediti che il professionista vanta nei confronti dell’Erario, sulla scorta di quanto attualmente prevede l’articolo 1, commi 778 e 779 della legge 28 dicembre 2015, n. 208.