Home
Regio decreto legge 2 novembre 1933, n. 1741
Disciplina dell’importazione, della lavorazione, del deposito e della distribuzione degli olii minerali e dei carburanti
Menu
Preambolo
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
I decreti di concessione di cui agli articoli 4 e 11, esclusi quelli riguardanti gli apparecchi di distribuzione automatica di carburanti, sono registrati col pagamento della tassa fissa di L
21
Le trasgressioni alle disposizioni contenute nel presente decreto saranno punite con l'ammenda da L. 5000 a L. 10.000, indipendentemente dai provvedimenti amministrativi previsti nell'art
22
23
24
Gazzetta Ufficiale n. 301 del 30-12-1933
Regio decreto legge 2 novembre 1933, n. 1741, Articolo 22
Articolo 22