Concernente l’assicurazione obbligatoria contro la invalidità e la vecchiaia per le persone di ambo i sessi che prestano l’opera loro alle dipendenze di altri
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Decreto legge luogotenenziale 21 aprile 1919, n. 603, Articolo 20

Articolo 20

PROVVEDIMENTO ABOLITO DAL REGIO DECRETO 30 DICEMBRE 1923, N. 3184