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Decreto legge 15 gennaio 1991, n. 8
((Nuove norme in materia di sequestri di persona a scopo di estorsione e per la protezione dei testimoni di giustizia, nonchè per la protezione e il trattamento sanzionatorio di coloro che collaborano con la giustizia))
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Preambolo
1
Sequestro dei beni utilizzabili per far conseguire il prezzo del riscatto
2
Nullità dei contratti di assicurazione
3
Omessa denuncia
4
Comunicazioni al Governatore della Banca d'Italia
5
ABROGATO
6
Attenuante speciale in caso di collaborazione
7
ABROGATO
8
Nuclei di polizia interforze
9
Condizioni di applicabilità delle speciali misure di protezione
10
Commissione centrale per la definizione e applicazione delle speciali misure di protezione
11
Proposta di ammissione
12
Assunzione degli impegni
13
Contenuti delle speciali misure di protezione e adozione di provvedimenti provvisori
13-bis
13-ter
13-quater
Revoca e modifica delle speciali misure di protezione.
14
Servizio centrale di protezione
15
Cambiamento delle generalità. Rinvio.
16
Relazione del Ministro dell'interno
16-bis
ABROGATO
16-ter
ABROGATO
16-quater
Verbale illustrativo dei contenuti della collaborazione.
16-quinquies
Attenuanti in caso di collaborazione.
16-sexies
Acquisizione del verbale illustrativo dei contenuti della collaborazione nonché di copie per estratto dei registri in materia di colloqui investigativi in caso di interrogatorio o esame del collaboratore.
16-septies
Restituzione nel termine e revisione delle sentenze.
16-octies
Revoca o sostituzione della custodia cautelare per effetto della collaborazione
16-novies
Benefici penitenziari
17
Oneri finanziari
17-bis
Previsione di norme di attuazione.
18
Entrata in vigore
Gazzetta Ufficiale n. 12 del 15-01-1991
Decreto legge 15 gennaio 1991, n. 8, Articolo 13-bis
Articolo 13-bis