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Decreto legge 5 ottobre 1993, n. 400
Disposizioni per la determinazione dei canoni relativi a concessioni demaniali marittime
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Preambolo
001
1. La concessione dei beni demaniali marittimi può essere rilasciata, oltre che per servizi pubblici e per servizi e attività portuali e produttive, per l'esercizio delle seguenti attività:
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002
1. Il secondo e il terzo comma dell'articolo 37 del codice della navigazione sono sostituiti dai seguenti:
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003
1. I canoni annui per concessioni rilasciate o rinnovate con finalità turistico-ricreative di aree, pertinenze demaniali marittime e specchi acquei per i quali si applicano le disposizioni relative alle utilizzazioni del demanio marittimo sono determinati nel rispetto dei seguenti criteri:
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004
1. I canoni annui relativi alle concessioni demaniali marittime sono aggiornati annualmente, con decreto del Ministro della marina mercantile, sulla base della media degli indici determinati dall'ISTAT per i prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati e per i corrispondenti valori per il mercato all'ingrosso.
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Gazzetta Ufficiale n. 234 del 05-10-1993
Decreto legge 5 ottobre 1993, n. 400, Articolo 9
Articolo 9