Menu
Decreto legge 24 gennaio 2012, n. 1, Articolo 6
Articolo 6
Norme per rendere efficace l'azione di classe). 1.All'articolo 140-bis del codice del consumo di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 1, dopo le parole: "di cui al comma 2" sono inserite le seguenti: "nonché gli interessi collettivi"; b) al comma 2, alinea, sono premesse le seguenti parole: "L'azione di classe ha per oggetto l'accertamento della responsabilità e la condanna al risarcimento del danno e alle restituzioni in favore degli utenti consumatori."; c) al comma 2, lettera a), la parola: "identica" è sostituita dalla seguente: "omogenea"; d) al comma 2, lettera b), la parola: "identici" è sostituita dalla seguente: "omogenei" e dopo la parola: "prodotto" sono inserite le seguenti: "o servizio"; e) al comma 2, lettera c), la parola: "identici" è sostituita dalla seguente: "omogenei"; f) al comma 3, primo periodo, dopo le parole: "di difensore" sono inserite le seguenti: "anche tramite posta elettronica certificata e fax"; g) al comma 6, secondo periodo, le parole: "l'identità dei diritti individuali" sono sostituite dalle seguenti: "l'omogeneità dei diritti individuali"; h) al comma 12, dopo il primo periodo sono inseriti i seguenti: "In questo ultimo caso il giudice assegna alle parti un termine, non superiore a novanta giorni, per addivenire ad un accordo sulla liquidazione del danno. Il processo verbale dell'accordo, sottoscritto dalle parti e dal giudice, costituisce titolo esecutivo. Scaduto il termine senza che l'accordo sia stato raggiunto, il giudice, su istanza di almeno una delle parti, liquida le somme dovute ai singoli aderenti"