Riordino della finanza degli enti territoriali, a norma dell’articolo 4 della legge 23 ottobre 1992, n. 421
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Preambolo
1Istituzione dell'imposta - Presupposto
2Definizione di fabbricati e aree
3Soggetti passivi
4Soggetto attivo
5Base imponibile
6Determinazione delle aliquote e dell'imposta
7Esenzioni
8Riduzioni e detrazioni dall'imposta
9Terreni condotti direttamente
10Versamenti e dichiarazioni
11Liquidazione ed accertamento
12Riscossione coattiva
13
14Sanzioni ed interessi
15Contenzioso
16 41 71
17Disposizioni finali
18Disposizioni transitorie
19Istituzione e disciplina del tributo
20
21
22
23Attribuzioni alle regioni a statuto ordinario
24Poteri delle regioni
25Riscossione
26Esclusioni dal pagamento
27R i n v i o
28Finanziamento delle amministrazioni provinciali dei comuni e delle comunità montane
29Contributi ordinari per le amministrazioni provinciali per i comuni e per le comunità montane
30Contributo perequativo per le amministrazioni provinciali
31Contributo perequativo per i comuni
32Contributi per lo sviluppo degli investimenti e per il risanamento degli enti dissestati
33Copertura tariffaria del costo di taluni servizi
34Assetto generale della contribuzione erariale
35Fondo ordinario
36Definizione dei contributi ordinari spettanti ai singoli enti locali
37Ripartizione con parametri obiettivi dei contributi ordinari
38Servizi indispensabili per le materie di competenza statale delegate o attribuite all'ente locale
39Fondo consolidato
40Perequazione degli squilibri della fiscalità locale
41Riparto del fondo nazionale ordinario per gli investimenti
42Riparto del fondo nazionale speciale per gli investimenti
43Quota del fondo ordinario per gli enti dissestati
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48Ambito di applicazione delle norme
49Norma di coordinamento finanziario
50Entrata in vigore

Decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, Articolo 36

Articolo 36
Definizione dei contributi ordinari spettanti ai singoli enti locali