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Decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 191
Attuazione della direttiva 2004/23/CE sulla definizione delle norme di qualità e di sicurezza per la donazione, l’approvvigionamento, il controllo, la lavorazione, la conservazione, lo stoccaggio e la distribuzione di tessuti e cellule umani
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Preambolo
1
Obiettivi
2
Ambito di applicazione
3
Definizioni
4
Attuazione
5
Vigilanza sull'approvvigionamento dei tessuti e delle cellule umani
6
Autorizzazione e accreditamento degli istituti dei tessuti e dei procedimenti di preparazione dei tessuti e delle cellule
7
Ispezioni e misure di controllo
8
Tracciabilità
9
Importazione ed esportazione di tessuti e cellule umani
10
Registro degli istituti dei tessuti e obbligo di presentare relazioni
11
Notifica di eventi e reazioni avversi gravi
12
Principi della donazione di tessuti e cellule
13
Consenso ed espressione di volontà
14
Protezione dei dati e tutela della riservatezza
15
Selezione, valutazione e approvvigionamento
16
Gestione della qualità
17
Persona responsabile
18
Personale
19
Ricevimento dei tessuti e delle cellule
20
Lavorazione dei tessuti e delle cellule
21
Condizioni di stoccaggio dei tessuti e delle cellule
22
Etichettatura, documentazione e confezionamento
23
Trasporto e distribuzione
24
Rapporti fra istituti dei tessuti e terzi
25
Codifica delle informazioni
26
Relazioni
27
Sanzioni
28
Requisiti tecnici e loro adeguamento al progresso scientifico e tecnico
29
Clausola di invarianza degli oneri di spesa
30
Clausola di cedevolezza
Allegati
Gazzetta Ufficiale n. 261 del 09-11-2007 - Suppl. Ordinario n. 228
Decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 191, Articolo 5
Articolo 5
Vigilanza sull'approvvigionamento dei tessuti e delle cellule umani