Attuazione della direttiva 2012/19/UE sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE)
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Preambolo
1Finalità
2Ambito di applicazione
3Esclusioni
4Definizioni
5Progettazione dei prodotti
6Criteri di priorità nella gestione dei RAEE
7Preparazione per il riutilizzo e riutilizzo
8Obblighi dei produttori di AEE
9I sistemi individuali
10I sistemi collettivi
11Deposito preliminare alla raccolta presso i distributori
12Raccolta differenziata dei RAEE domestici
13Raccolta differenziata dei RAEE professionali
14Tasso di raccolta differenziata
15Ritiro dei RAEE conferiti nei centri di raccolta
16Ritiro e trasporto dei RAEE conferiti presso i distributori
17Trasporto e avvio al trattamento dei RAEE raccolti
18Trattamento adeguato
19Obiettivi di recupero
20Autorizzazioni
21Spedizione di RAEE
22Obblighi inerenti la vendita a distanza
23Modalità di finanziamento dei RAEE provenienti dai nuclei domestici
24Modalità di finanziamento della gestione dei RAEE professionali
24-bisRazionalizzazione delle disposizioni per i RAEE da fotovoltaico
25Garanzie finanziarie
26Informazione agli utilizzatori
27Informazione agli impianti di trattamento
28Marchio di identificazione del produttore
29Registro nazionale dei soggetti obbligati al finanziamento dei sistemi di gestione dei RAEE
30Rappresentante autorizzato
31Monitoraggio e comunicazioni
32Collaborazione amministrativa e scambio di informazioni
33Centro di coordinamento
34Informazioni al Centro di coordinamento
35Comitato di vigilanza e di controllo
36Comitato d'indirizzo sulla gestione dei RAEE
37Ispezione e monitoraggio
38Sanzioni
39Modifica degli allegati
40Disposizioni transitorie e finali
41Disposizioni finanziarie
42Abrogazioni
Allegati

Decreto legislativo 14 marzo 2014, n. 49, Articolo 8

Articolo 8
Obblighi dei produttori di AEE