Attuazione della direttiva 2014/59/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, che istituisce un quadro di risanamento e risoluzione degli enti creditizi e delle imprese di investimento e che modifica la direttiva 82/891/CEE del Consiglio, e le direttive 2001/24/CE, 2002/47/CE, 2004/25/CE, 2005/56/CE, 2007/36/CE, 2011/35/UE, 2012/30/UE e 2013/36/UE e i regolamenti , n. 1093/2010 e n. 648/2012, del Parlamento europeo e del Consiglio
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Preambolo
1Definizioni
2Ambito di applicazione
2-bis Disciplina applicabile ad altri intermediari.
3Banca d'Italia
4Ministro dell'economia e delle finanze
5Segreto
6Collaborazione tra autorità
6-bis Partecipazione al MRU e poteri della Banca d'Italia.
7Piani di risoluzione individuali
8Piani di risoluzione di gruppo
9Cooperazione
10Trasmissione delle informazioni e dei piani di risoluzione di gruppo
11Piani di risoluzione in forma semplificata
12Valutazione della risolvibilità
13Valutazione della risolvibilità dei gruppi
13-bis Potere di vietare talune distribuzioni.
14Rimozione degli impedimenti alla risolvibilità di banche non facenti parte di un gruppo
15Rimozione degli impedimenti alla risolvibilità di gruppi
16Misure di rimozione degli impedimenti alla risolvibilità
16-bis Applicazione e calcolo del requisito minimo di fondi propri e passività computabili.
16-ter Esenzione dal requisito minimo di fondi propri e passività computabili.
16-quater Passività computabili nel requisito minimo di fondi propri e passività computabili.
16-quinquies Determinazione del requisito minimo di fondi propri e passività computabili.
16-sexies Determinazione del requisito minimo di fondi propri e passività computabili per gli enti designati per la risoluzione che sono G-SII o società controllate rilevanti facenti parte di G-SII non europei.
16-septies Applicazione del requisito minimo di fondi propri e passività computabili agli enti designati per la risoluzione.
16-octies Applicazione del requisito minimo di fondi propri e passività computabili ai soggetti che non sono enti designati per la risoluzione.
16-novies Deroga rispetto all'obbligo di rispettare il requisito minimo di fondi propri e passività computabili per le componenti dei gruppi bancari cooperativi.
16-decies Procedura per la determinazione del requisito minimo di fondi propri e passività computabili.
16-undecies Segnalazione a fini di vigilanza e comunicazione al pubblico del requisito.
16-duodecies Segnalazioni all'ABE.
16-terdecies Violazione del requisito minimo di fondi propri e passività computabili.
16-quaterdecies Applicazione del requisito minimo di fondi propri e passività computabili successivamente alla risoluzione o alla riduzione o conversione degli strumenti di capitale e di altre passività.
17Presupposti comuni alla risoluzione e alle altre procedure di gestione delle crisi
18Sostegno finanziario pubblico straordinario
19Accertamento dei presupposti
19-bis Potere di sospendere taluni obblighi.
20Individuazione della procedura di crisi
21Obiettivi della risoluzione
22Principi della risoluzione
23Valutazione
24Finalità e contenuto della valutazione
25Valutazione provvisoria
26Tutela giurisdizionale e indennità spettanti ai soggetti incaricati della valutazione
27Presupposti
28Strumenti soggetti a riduzione o conversione
29Riduzione o conversione
30Cooperazione fra autorità
31Ulteriori previsioni in caso di conversione
32Avvio della risoluzione
32-bis Presupposti per l'avvio della risoluzione nei confronti del gruppo bancario cooperativo.
33Presupposti per l'avvio della risoluzione di altri soggetti
34Attuazione del programma di risoluzione
35Effetti della risoluzione
36Dichiarazione dello stato di insolvenza
37Commissari speciali
37-bis Altre spese.
38Chiusura della risoluzione
39Misure di risoluzione
40Cessione
41Autorizzazioni
42 Costituzione e funzionamento dell'ente-ponte
43Cessione
44Cessazione dell'ente-ponte
45Costituzione e funzionamento della società veicolo per la gestione delle attività
46Cessione
47Disposizioni comuni alle cessioni
48Finalità del bail-in
49Passività escluse dal bail-in
50ABROGATO
51Importo del bail-in
52Trattamento degli azionisti e dei creditori
53Autorizzazioni
54Derivati
55Tasso di conversione del debito in capitale
56Piano di riorganizzazione aziendale
57Effetti del bail-in
58Rimozione degli ostacoli al bail-in
59Riconoscimento contrattuale del bail-in
60Poteri generali di risoluzione
61Poteri accessori
62Fornitura di servizi
63Esecuzione di misure disposte da autorità di risoluzione di altri Stati membri
64Attività, passività, azioni e altre partecipazioni ubicate in Stati terzi
65Esclusione di talune disposizioni contrattuali in caso di risoluzione
66Sospensione di obblighi di pagamento e di consegna
67Limitazione dell'escussione di garanzie
68Sospensione temporanea dei meccanismi terminativi
68-bis Riconoscimento contrattuale dei poteri di sospensione.
69Principi e criteri relativi a decisioni o azioni che coinvolgono più Stati membri
70Collegi di risoluzione
71Incidenza dei piani di risoluzione sulle finanze pubbliche
72Decisioni sulle azioni di risoluzione in seno ai collegi di risoluzione
73Scambio di informazioni
74Riconoscimento e applicazione delle misure di risoluzione adottate in Stati terzi
75Risoluzione di succursali italiane di banche extracomunitarie
76Cooperazione con le autorità degli Stati terzi
77Scambio di informazioni riservate
78ABROGATO
78-bis Partecipazione al Fondo di Risoluzione Unico
78-ter Recupero degli aiuti di Stato
79ABROGATO
80ABROGATO
81ABROGATO
82ABROGATO
83ABROGATO
84ABROGATO
85ABROGATO
86Intervento dei sistemi di garanzia dei depositanti nel contesto della risoluzione
87Trattamento di azionisti e creditori in caso di applicazione del bail-in e di cessioni parziali
88Valutazione della differenza di trattamento
89Salvaguardia per azionisti e creditori
90Salvaguardia per le controparti nelle cessioni parziali
91Tutela dei contratti di garanzia finanziaria, degli accordi di compensazione e di netting
92Tutela degli accordi di garanzia
93Tutela dei contratti di finanza strutturata e delle passività garantite
94Cessioni parziali: tutela dei sistemi di negoziazione, compensazione e regolamento
95Tutela giurisdizionale
96Sanzioni amministrative agli enti, agli esponenti o al personale
97Sanzioni per la violazione di disposizioni dell'Unione europea direttamente applicabili
98Comunicazione all'ABE sulle sanzioni applicate
99Deroghe
100Modifiche alla legge fallimentare
101Disposizioni penali
102Contenuto dei piani di risoluzione
103Contenuto dei piani di risoluzione di gruppo
104Elementi da considerare nell'ambito della valutazione di risolvibilità di una banca o di un gruppo
105Contenuto del piano di riorganizzazione aziendale a seguito del bail-in
106Entrata in vigore
107Clausola di invarianza finanziaria

Decreto legislativo 16 novembre 2015, n. 180, Articolo 10

Articolo 10
Trasmissione delle informazioni e dei piani di risoluzione di gruppo