Preambolo |
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1-bis | Imposta sui premi delle assicurazioni obbligatorie dei veicoli a motore e dei natanti |
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2-bis | Sostituzione dell'impresa nella coassicurazione. |
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4-bis | Imposta sui premi dovuta sui contratti conclusi da imprese che operano in libera prestazione di servizi |
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6-bis | Imposta sui premi dovuta sui contratti stipulati in coassicurazione comunitaria. 1. L'impresa che assume la posizione di coassicuratore delegatario, se stabilita nel territori o della Repubblica, è tenuta al pagamento dell'imposta di cui alla presente legge sull'importo globale del premio e degli accessori applicato al contratto stipulato con le modalità ed alle condizioni previste per la coassicurazione comunitaria, salvo il diritto a recuperare dagli altri coassicuratori la quota a loro carico. 2. L'impresa che assume la posizione di coassicuratore delegatario, se non è stabilita nel territorio della Repubblica, è tenuta a nominare un proprio rappresentante ai fini del pagamento dell'imposta di cui al comma 1 |
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9 | Denuncia e versamenti |
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24 | Sanzioni. |
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28-bis | Assistenza per lo scambio di informazioni tra le autorità competenti degli Stati membri dell'Unione europea. 1.L'Amministrazione finanziaria provvede allo scambio, con le altre autorità competenti degli Stati membri dell'Unione europea, delle informazioni necessarie per assicurare il corretto accertamento dell'imposta sulle assicurazioni; a tal fine, può autorizzare la presenza nel territorio dello Stato di funzionari delle amministrazioni fiscali degli altri Stati membri. 2. L'Amministrazione finanziaria provvede alla raccolta delle informazioni da trasmettere alle predette autorità con le modalità ed entro i limiti previsti per l'accertamento dell'imposta di registro. 3. Per quanto non previsto dal presente articolo si applicano le disposizioni concernenti la reciproca assistenza tra gli Stati membri dell'Unione europea, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 |
29 | Prescrizione e decadenza dell'azione dello Stato. |
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| Allegati |