Home
Legge 28 luglio 1967, n. 641
Nuove norme per l’edilizia scolastica e universitaria e piano finanziario dell’intervento per il quinquennio 1967-1971
Menu
Preambolo
1
Programmi per l'edilizia delle scuole elementari secondarie e artistiche
2
Oneri accessori
3
Istituzione degli Uffici scolastici regionali o interregionali
4
Comitati per l'edilizia scolastica
5
Compiti del Comitato centrale
6
Composizione del Comitato centrale
7
Compiti del Comitato regionale
8
Composizione del Comitato regionale
9
Formazione dei programmi
10
Termini per gli adempimenti della programmazione
11
Centro studi per l'edilizia scolastica
12
Norme per la formazione dei programmi nel quinquennio 1967-1971
13
Fornitura dell'area
14
15
Attuazione dei piani
16
Affidamento in concessione delle opere
17
Esecuzione diretta delle opere di edilizia scolastica
18
Progettazione delle opere in concessione
19
Progettazione delle opere in esecuzione diretta
20
Approvazione dei progetti
20-bis
21
Progetti di opere di edilizia scolastica non sovvenzionata
22
Appalto-concorso
23
Appalto-concorso obbligatorio
24
Collaudo e consegna delle opere
25
Composizione del Comitato tecnico-amministrativo presso i Provveditorati regionali alle opere pubbliche
26
Interventi urgenti
27
Spese per il funzionamento dei Comitati per l'edilizia scolastica, delle Commissioni provinciali, del Centro studi e della relativa Consulta
28
Sperimentazione di edilizia scolastica
29
Sussidi per adattamento e riadattamento di locali per le scuole elementari e medie
30
Sussidi e spese per l'arredamento di scuole elementari e medie La facoltà spettante al Ministero della pubblica istruzione, a norma degli articoli 119, 120, 121 del regolamento generale sui servizi delle scuole elementari, approvato con regio decreto 26 aprile 1928, n. 1297, è estesa per l'arredamento delle scuole medie. La facoltà di provvedere alle spese per l'arredamento, attribuita al Ministero della pubblica istruzione dallo articolo 12 della legge 1 giugno 1942, n. 675, è estesa a tutte le scuole dell'obbligo. All'onere derivante dall'applicazione dei precedenti commi si provvede con gli appositi stanziamenti iscritti nello stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione per la fornitura di materiale di arredamento alle scuole rurali, nonché per l'acquisto diretto e il concorso nelle spese sostenute dai comuni, per lo arredamento delle scuole elementari. La corresponsione del sussidio è subordinata alla avvenuta esecuzione della fornitura cui esso si riferisce, da attestarsi dal provveditore agli studi
31
Ispettori centrali per l'edilizia scolastica
32
33
Modalità per la formazione del programma
34
Programmi quinquennali per le opere della edilizia universitaria - Stanziamenti per gli esercizi finanziari dal 1967 al 1971
35
Spese per le opere della edilizia universitaria
36
Modalità per la proposta dei fabbisogni
37
Coordinamento
38
Aree fabbricabili
39
Progettazione delle opere
40
Approvazione dei progetti
41
Autorizzazione all'acquisto di edifici
42
Enti beneficiari dei contributi
43
Procedura per l'erogazione dei contributi
44
Concorso degli Enti
45
Manutenzione degli edifici demaniali
46
Norme per la costruzione delle nuove Universita
47
Articolazione del primo programma quinquennale
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
Allegati
Gazzetta Ufficiale n. 198 del 08-08-1967
Legge 28 luglio 1967, n. 641, Articolo 33
Articolo 33
Modalita' per la formazione del programma