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Legge 26 dicembre 1981, n. 763
Normativa organica per i profughi
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Preambolo
1
Titolari dei benefici
2
Presupposti della qualifica
3
Categorie escluse
4
Riconoscimento della qualifica di profugo
5
Indennità di sistemazione e contributo alloggiativo
6
Ricoveri in istituti
7
Indennità per dimissione dalle comunità protette e dagli istituti di ricovero
8
Erogazione di sussidi straordinari
9
Stato di bisogno
10
Finanziamento della spesa
11
Interventi assistenziali integrativi
12
Comunicazioni ai comuni
13
14
Personale insegnante
15
Personale non insegnante
16
Decadenza del diritto
17
Presupposti per la ripresa dell'esercizio delle attività
18
Esercizio della professione di notaio
19
Farmacisti profughi
20
Conferimento di farmacie
21
Licenza di vendita di generi di monopolio
22
Autotrasporto di persone o di cose
23
Rivendite di giornali
24
Ripresa dell'esercizio di attività agricola
25
Agricoltura e fondi rustici
26
Regioni e Cassa per la formazione della proprietà contadina
27
Finanziamenti
28
Esenzioni doganali
29
Agevolazioni tributarie in materia di imposte dirette
30
Ripresa dell'attività scolastica
31
Assistenza scolastica
32
Equipollenza dei titoli di studio
33
Dispensa dalla ferma di leva
34
Assegnazione di alloggi
35
Riscatti
36
Rilascio delle attestazioni delle autorità consolari
37
Decorrenza dei termini
38
Abrogazione di norme
Gazzetta Ufficiale n. 354 del 28-12-1981
Legge 26 dicembre 1981, n. 763, Articolo 5
Articolo 5
Indennità di sistemazione e contributo alloggiativo