Home
Legge 18 febbraio 1989, n. 56
Ordinamento della professione di psicologo
Menu
Preambolo
001
Categoria professionale degli psicologi.
1
Definizione della professione di psicologo
2
Requisiti per l'esercizio dell'attività di psicologo
3
Esercizio dell'attività psicoterapeutica
4
Istituzione dell'albo
5
Istituzione dell'ordine degli psicologi
6
Istituzione di sedi provinciali del consiglio regionale dell'ordine
7
Condizioni per l'iscrizione all'albo
8
Modalità di iscrizione all'albo
9
Iscrizione
10
Anzianità di iscrizione nell'albo
11
Cancellazione dall'albo
12
Consiglio regionale o provinciale dell'ordine
13
Attribuzioni del presidente del consiglio regionale o provinciale dell'ordine
14
Riunione del consiglio regionale o provinciale dell'ordine
15
Comunicazioni delle decisioni del consiglio regionale o provinciale dell'ordine
16
Scioglimento del consiglio regionale o provinciale dell'ordine
17
Ricorsi avverso le deliberazioni del consiglio regionale o provinciale dell'ordine ed in materia elettorale
18
Termini per la presentazione dei ricorsi
19
Decisioni sui ricorsi
20
Elezione del consiglio regionale o provinciale dell'ordine
21
Composizione del seggio elettorale
22
Votazione
23
Comunicazioni dell'esito delle elezioni
24
Adunanza del consiglio regionale o provinciale dell'ordine - Cariche
25
Rinnovo delle elezioni nel consiglio regionale o provinciale dell'ordine
26
Sanzioni disciplinari
27
Procedimento disciplinare
28
Consiglio nazionale dell'ordine
29
Vigilanza del Ministro della salute.
30
Equipollenza dei titoli
31
Istituzione dell'albo e costituzione dei consigli regionali e provinciali dell'ordine
32
Iscrizione all'albo in sede di prima applicazione della legge
33
Sessione speciale di esame di Stato
34
Ammissione all'esame di Stato degli iscritti ad un corso di specializzazione
35
Riconoscimento dell'attività psicoterapeutica
36
Copertura finanziaria
Gazzetta Ufficiale n. 46 del 24-02-1989
Legge 18 febbraio 1989, n. 56, Articolo 22
Articolo 22
Votazione