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Legge 2 gennaio 1989, n. 6
Ordinamento della professione di guida alpina
Menu
Preambolo
1
Oggetto della legge
2
Oggetto della professione di guida alpina
3
Gradi della professione
4
Albo professionale delle guide alpine
5
Condizioni per l'iscrizione all'albo
6
Trasferimento e aggregazione temporanea
7
Abilitazione tecnica all'esercizio della professione di guida alpina
8
Validità dell'iscrizione all'albo
9
Aggiornamento professionale
10
Specializzazioni
11
Doveri della guida alpina
12
Tariffe professionali
13
Collegi regionali delle guide
14
Funzioni dei collegi regionali
15
Collegio nazionale delle guide
16
Funzioni del collegio nazionale
17
Sanzioni disciplinari e ricorsi
18
Esercizio abusivo della professione
19
Scuole di alpinismo
20
Scuole e istruttori del C.A.I
21
Accompagnatori di media montagna
22
Elenco speciale degli accompagnatori di media montagna
23
Guide vulcanologiche
24
Norme transitorie
25
Regioni a statuto speciale.
26
Modifica di norme
Gazzetta Ufficiale n. 9 del 12-01-1989
Legge 2 gennaio 1989, n. 6, Articolo 9
Articolo 9
Aggiornamento professionale