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Legge 23 febbraio 1999, n. 44
Disposizioni concernenti il Fondo di solidarietà per le vittime delle richieste estorsive e dell’usura
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Preambolo
1
Elargizione a favore dei soggetti danneggiati da attività estorsive
2
Limitazione temporale e territoriale
3
Elargizione alle vittime di richieste estorsive
4
Condizioni dell'elargizione
5
Elargizione nel caso di acquiescenza alle richieste estorsive
6
Elargizione agli appartenenti ad associazioni di solidarietà
7
Elargizione ad altri soggetti
8
Elargizione ai superstiti
9
Ammontare dell'elargizione
10
Criteri di liquidazione
11
Limiti all'elargizione nel caso di lesioni personali o di morte
12
Copertura assicurativa e casi di esclusione
13
Modalità e termini per la domanda
14
Concessione dell'elargizione
15
Corresponsione e destinazione dell'elargizione
16
Revoca dell'elargizione
17
Provvisionale
18
Fondo di solidarietà per le vittime delle richieste estorsive
18-bis
Diritto di surroga.
18-ter
Sostegno degli enti locali alle attività economiche a fini antiestorsivi
19
Comitato di solidarietà per le vittime dell'estorsione e dell'usura
20
Sospensione di termini
21
Regolamento di attuazione
22
Modifica all'articolo 14 della legge n. 108 del 1996
23
Modifica all'articolo 6 della legge n. 302 del 1990
24
Disposizioni transitorie
25
Abrogazioni
Gazzetta Ufficiale n. 51 del 03-03-1999
Legge 23 febbraio 1999, n. 44, Articolo 18-ter
Articolo 18-ter
Sostegno degli enti locali alle attività economiche a fini antiestorsivi