Home
Legge 5 giugno 2003, n. 131
Disposizioni per l’adeguamento dell’ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3
Menu
Preambolo
1
Attuazione dell'articolo 117, primo e terzo comma, della Costituzione, in materia di legislazione regionale
2
Delega al Governo per l'attuazione dell'articolo 117, secondo comma, lettera p, della Costituzione e per l'adeguamento delle disposizioni in materia di enti locali alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3
3
Testi unici delle disposizioni legislative vigenti non aventi carattere di principio fondamentale nelle materie di legislazione concorrente
4
Attuazione dell'articolo 114, secondo comma, e dell'articolo 117, sesto comma, della Costituzione in materia di potestà normativa degli enti locali
5
Attuazione dell'articolo 117, quinto comma, della Costituzione sulla partecipazione delle regioni in materia comunitaria
6
Attuazione dell'articolo 117, quinto e nono comma, della Costituzione sull'attività internazionale delle regioni
7
Attuazione dell'articolo 118 della Costituzione in materia di esercizio delle funzioni amministrative
8
Attuazione dell'articolo 120 della Costituzione sul potere sostitutivo
9
Attuazione degli articoli 123, secondo comma, e 127 della Costituzione, in materia di ricorsi alla Corte costituzionale
10
Rappresentante dello Stato per i rapporti con il sistema delle autonomie
11
Attuazione dell'articolo 10 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3
12
Entrata in vigore
Gazzetta Ufficiale n. 132 del 10-06-2003
Legge 5 giugno 2003, n. 131, Articolo 6
Articolo 6
Attuazione dell'articolo 117, quinto e nono comma, della Costituzione sull'attività internazionale delle regioni