Disposizioni concernenti il divieto di maltrattamento degli animali, nonchè di impiego degli stessi in combattimenti clandestini o competizioni non autorizzate
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Legge 20 luglio 2004, n. 189, Articolo 2

Articolo 2
Divieto di utilizzo a fini commerciali di pelli e pellicce ((e disposizioni sanzionatone sul commercio dei prodotti derivati dalla foca ))