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Regio decreto legge 20 luglio 1934, n. 1404
Istituzione e funzionamento del tribunale per i minorenni
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Preambolo
1
Composizione dei centri di rieducazione per minorenni
2
Istituzione e composizione dei Tribunali per i minorenni.
3
Competenza territoriale
4
Ufficio del pubblico ministero
5
Istituzione e composizione della Corte di appello per i minorenni.
6
Nomina dei giudici onorari esperti e dei consiglieri onorari esperti.
6-bis
Disposizioni in materia di incompatibilità dei giudici onorari minorili
7
Giudice di sorveglianza; consigliere delegato; giudice delle tutele; consigli di patronato
8
9
Determinazione della competenza
10
Rimessione di procedimenti al pretore
11
Forme del procedimento; indagini sulla personalità del minore
12
Difesa dei minorenni
13
Istruzione
14
Definizione dell'istruzione
15
Impugnazioni e altri provvedimenti
16
Udienze del tribunale per i minori
17
Provvedimenti conseguenti alla contumacia dei minorenni
18
Perizia nel dibattimento
19
Perdono giudiziale.
20
Sospensione condizionale della pena.
21
Liberazione condizionale
22
23
Libertà vigilata
24
25
Misure applicabili ai minori irregolari per condotta o per carattere
25-bis
Minori che esercitano la prostituzione o vittime di reati a carattere sessuale
26
27
28
Informazioni sui minori ricoverati e rapporti con la famiglia e con l'ambiente
29
30
31
32
Affari civili
33
Norme di esecuzione, di integrazione e di coordinamento
34
Limiti dell'efficacia derogativa della legge
35
Decorrenza dell'applicazione della legge
Gazzetta Ufficiale n. 208 del 05-09-1934
Regio decreto legge 20 luglio 1934, n. 1404, Articolo 17
Articolo 17
Provvedimenti conseguenti alla contumacia dei minorenni