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Regio decreto 15 ottobre 1925, n. 1860
Modificazioni al regolamento per il concorso di ammissione in magistratura contenuto nel R. decreto 19 luglio 1924, n. 1218
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Preambolo
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ABROGATO
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ABROGATO
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Ciascun commissario dispone di dieci punti per ogni prova scritta ed orale
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Il Ministro per la giustizia esercita l'alta sorveglianza sugli esami
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Sono nominati uditori con decreto Ministeriale i primi dichiarati idonei fino a concorrenza del numero dei posti stabilito a norma dell'art
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Gazzetta Ufficiale n. 259 del 07-11-1925
Regio decreto 15 ottobre 1925, n. 1860, Articolo 18
Articolo 18