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			Decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160, Articolo 9
Articolo 9
			Tirocinio ((dei magistrati ordinari)) e ammissibilità all'esame per l'esercizio della professione di avvocato
		
			
1. I magistrati ordinari, nominati a seguito di concorso per esami, svolgono il periodo di tirocinio con le modalità stabilite dal decreto legislativo 30 gennaio 2006, n. 26.
2. 
Il completamento del periodo di tirocinio
 è valido, come pratica forense, agli effetti dell' ammissione
 all'esame per l'esercizio della professione di avvocato.