Menu
			
			Decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, Articolo 28
Articolo 28
			Divieto di discriminazione retributiva (legge 9 dicembre 1977, n. 903, articolo 2
		
			
1. E' vietata qualsiasi discriminazione, diretta e indiretta, concernente un qualunque aspetto o condizione delle retribuzioni, per quanto riguarda uno stesso lavoro o un lavoro al quale è attribuito un valore uguale.
2. I sistemi di classificazione professionale ai fini della determinazione delle retribuzioni debbono adottare criteri comuni per uomini e donne 
ed essere elaborati in modo da eliminare le discriminazioni
.