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			Decreto legislativo 30 gennaio 2006, n. 26, Articolo 12
Articolo 12
			Funzioni
		
			
1. I componenti del comitato direttivo svolgono anche i compiti di responsabili di settore, curando, nell'ambito assegnato dallo stesso comitato direttivo: 
 
a) la predisposizione della bozza di programma annuale delle attività didattiche, da sottoporre al comitato direttivo, elaborata tenendo conto delle linee programmatiche sulla formazione pervenute dal Consiglio superiore della magistratura e dal Ministro della giustizia, nonché delle proposte pervenute dal Consiglio nazionale forense e dal Consiglio universitario nazionale; 
b) l'attuazione del programma annuale dell'attività didattica approvato dal comitato direttivo; 
c) la definizione del contenuto analitico di ciascuna sessione; 
d) l'individuazione dei docenti chiamati a svolgere l'incarico di insegnamento in ciascuna sessione, utilizzando lo specifico albo tenuto presso la Scuola, e la proposta dei relativi nominativi, in numero doppio rispetto agli incarichi, al comitato direttivo; 
e) la proposta dei criteri di ammissione alle sessioni di formazione; 
f) l'offerta di sussidio didattico e di sperimentazione di nuove formule didattiche; 
g) lo svolgimento delle sessioni presentando, all'esito di ciascuna di esse, relazioni consuntive. 
 
g-bis) l'individuazione di esperti formatori, scelti tra magistrati, docenti universitari e avvocati con adeguata qualificazione professionale ed esperienza organizzativa e formativa, nonché tra altri esperti qualificati, per i compiti previsti dal regolamento interno
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