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			Decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, Articolo 46
Articolo 46
			Struttura del Registro
		
			
1. Il Registro unico nazionale del Terzo settore si compone delle seguenti sezioni: 
 
a) Organizzazioni di volontariato; 
b) Associazioni di promozione sociale; 
c) Enti filantropici; 
d) Imprese sociali, incluse le cooperative sociali; 
e) Reti associative; 
f) Società di mutuo soccorso; 
g) Altri enti del Terzo settore. 
2. Ad eccezione delle reti associative, nessun ente puo' essere contemporaneamente iscritto in due o più sezioni. 
3. Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali puo', con decreto di natura non regolamentare, sentita la Conferenza Unificata, istituire sottosezioni o nuove sezioni o modificare le sezioni esistenti.