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			Decreto legge 19 maggio 2020, n. 34, Articolo 145
Articolo 145
			Sospensione della compensazione tra credito d'imposta e debito iscritto a ruolo
		
			
1. Nel 2020 e fino al 
31 agosto
 2021, in sede di erogazione dei rimborsi fiscali non si applica la compensazione tra il credito d'imposta ed il debito iscritto a ruolo prevista dall'articolo 28-ter del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602. 
2. Alle minori entrate derivanti dal presente articolo, valutate, in termini di indebitamento netto e di fabbisogno in 40 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede ai sensi dell'articolo 265.