Decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, Allegato 97
ELENCO NON ESAURIENTE DI AGENTI 
 E CONDIZIONI DI LAVORO DI CUI ALL'Art. 7 
A. Lavoratrici gestanti di cui all'art. 6 del testo unico. 
 1. Agenti: 
 a) agenti fisici: lavoro in atmosfera di sovrapressione elevata, ad esempio in camere sotto pressione, immersione subacquea; 
 b) agenti biologici: 
 toxoplasma; 
 virus della rosolia, a meno che sussista la prova che la lavoratrice è sufficientemente protetta contro questi agenti dal suo stato di immunizzazione; 
 c) agenti chimici: piombo e suoi derivati, nella misura in cui questi agenti possono essere assorbiti dall'organismo umano. 
 2. Condizioni di lavoro: lavori sotterranei di carattere minerario. 
 B. Lavoratrici in periodo successivo al parto di cui all'art. 6 del testo unico. 
 1. Agenti: 
 a) agenti chimici: piombo e suoi derivati, nella misura in cui tali agenti possono essere assorbiti dall'organismo umano. 
 2. Condizioni di lavoro: lavori sotterranei di carattere minerario.