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			Decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, Articolo 74
Articolo 74
			Prestazioni che esulano dal mercato del lavoro
		
			
1. Con specifico riguardo alle attività agricole non integrano in ogni caso un rapporto di lavoro autonomo o subordinato le prestazioni svolte da parenti e affini sino al 
sesto grado
 in modo meramente occasionale o ricorrente di breve periodo, a titolo di aiuto, mutuo aiuto, obbligazione morale senza corresponsione di compensi, salvo le spese di mantenimento e di esecuzione dei lavori.