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			Decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, Articolo 13-ter
Articolo 13-ter
			Informazioni ai potenziali aderenti
		
			
1. I potenziali aderenti a una forma pensionistica complementare sono informati, prima della loro adesione, circa: 
 
a) le pertinenti caratteristiche della forma pensionistica, compresi i tipi di prestazione; 
b) le pertinenti opzioni a loro disposizione, comprese le opzioni di investimento; 
c) le informazioni sul se e sul come sono tenuti in conto i fattori ambientali, climatici, sociali e di governo societario nella strategia di investimento; 
d) dove sono disponibili ulteriori informazioni. 
2. Se il rischio di investimento ricade sugli aderenti ovvero se essi possono decidere in merito agli investimenti, oltre alle informazioni di cui al comma 1 sono fornite le informazioni relative ai risultati passati degli investimenti relativi alla forma pensionistica complementare concernenti almeno gli ultimi cinque anni o riguardanti tutti gli anni di attività della forma se tale periodo è inferiore a cinque anni, nonché le informazioni sulla struttura dei costi sostenuti dagli aderenti e dai beneficiari. 
3. Le informazioni di cui ai commi 1 e 2 sono fornite tempestivamente, dopo la loro iscrizione, a coloro che sono automaticamente iscritti a una forma pensionistica complementare.