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		Legge 26 maggio 1965, n. 590, Articolo 13
Articolo 13
			
		
			
 Le modalità di erogazione e di utilizzazione delle somme concesse agli Enti in relazione agli interventi previsti dal precedente articolo 12 nonché le condizioni e l'importo dei rimborsi alla "Cassa", saranno disciplinati con decreto del Ministro per l'agricoltura e per le foreste di concerto con il Ministro per il tesoro.
 La "Cassa" determina annualmente l'importo dei finanziamenti sulla base dei programmi formulati dagli Enti entro i limiti delle autorizzazioni all'uopo recate dal successivo articolo 22, incrementate dalle quote di rimborso.
 Le attività finanziarie derivanti dall'applicazione del presente articolo formeranno oggetto di separata gestione da parte della "Cassa".