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			Legge 3 maggio 1982, n. 203, Articolo 12
Articolo 12
			Funzionamento delle commissioni tecniche provinciali
		
			
La commissione tecnica provinciale è presieduta dal capo dell'ispettorato provinciale dell'agricoltura o da un suo rappresentante.
 Alle riunioni della commissione partecipa di diritto, con voto consultivo, l'ingegnere capo dell'ufficio tecnico erariale o un suo rappresentante.
 Le deliberazioni sono valide quando siano adottate con l'intervento della metà più uno dei componenti ed a maggioranza assoluta dei presenti.