Legge 12 giugno 1990, n. 146, Articolo 9
(4) (5)
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AGGIORNAMENTO (4) 
 La L. 11 aprile 2000, n. 83 ha disposto: 
 - (con l'art. 16, comma 1) che le sanzioni previste dal presente articolo non si applicano alle violazioni commesse anteriormente al 31 dicembre 1999; 
 - (con l'art. 16, comma 2) che le sanzioni comminate, anteriormente al 31 dicembre 1999, per le violazioni di cui al presente articolo sono estinte; 
 - (con l'art. 16, comma 2) che i giudizi di opposizione agli atti con i quali sono state comminate sanzioni per le violazioni di cui presente articolo, commesse anteriormente al 31 dicembre 1999 pendenti, in qualsiasi stato e grado, sono automaticamente estinti con compensazione delle spese. 
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AGGIORNAMENTO (5) 
 Successivamente la Corte Costituzionale, con sentenza 4-6 luglio 2001, n. 223 (in G.U. 1a s.s. 11/07/2001, n. 27), ha dichiarato "l'illegittimità costituzionale dell'art. 16, comma 3, della legge 11 aprile 2000, n. 83," (che ha disposto la modifica del presente articolo) limitatamente alle parole "con compensazione delle spese".