Menu
			
			Legge 23 dicembre 1998, n. 448, Articolo 82
Articolo 82
			Applicazione della legge
		
			
1. Le disposizioni della presente legge si applicano alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e di Bolzano nel rispetto e nei limiti degli statuti di autonomia e delle relative norme di attuazione.