Menu
			
			Legge 19 febbraio 2004, n. 40, Articolo 8
Articolo 8
			Stato giuridico del nato
		
			
1. I nati a seguito dell'applicazione delle tecniche di procreazione medicalmente assistita hanno lo stato di figli 
nati nel matrimonio
 o di figli riconosciuti della coppia che ha espresso la volontà di ricorrere alle tecniche medesime ai sensi dell'articolo 6.