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			Legge 17 giugno 2022, n. 71, Articolo 21
Articolo 21
			Modifica del numero dei componenti del Consiglio superiore della magistratura
		
			a) al primo comma, la parola: «sedici» è sostituita dalla seguente: «venti» e la parola: «otto» è sostituita dalla seguente: «dieci»; 
b) dopo il primo comma è inserito il seguente: 
«All'interno del Consiglio i componenti svolgono le loro funzioni in piena indipendenza e imparzialità. I magistrati eletti si distinguono tra loro solo per categoria di appartenenza.».
«All'interno del Consiglio i componenti svolgono le loro funzioni in piena indipendenza e imparzialità. I magistrati eletti si distinguono tra loro solo per categoria di appartenenza.».