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Regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12
| 67-bis | Criteri per la composizione della sezione prevista dall'articolo 376 del codice di procedura civile | |
|---|---|---|
| 76 | Attribuzioni del pubblico ministero presso la Corte suprema di cassazione | |
| 43 | Funzioni ed attribuzioni del tribunale ordinario | |
| 49 | Costituzione e giurisdizione del tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie | |
| 50 | Composizione dell’ufficio del tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie | |
| 50.1 | Funzioni e attribuzioni del tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie | |
| 50.2 | Attribuzioni del presidente del tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie | |
| 50.5 | Ripartizione degli affari tra la sezione distrettuale e le sezioni circondariali del tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie | |
| 50-bis | Giudice per le indagini preliminari | |
| 51 | Giudice di sorveglianza presso il tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie | |
| 54 | Costituzione delle sezioni nelle corti di appello | |
| 58 | Sezione per i minorenni | |
| 70 | Costituzione del pubblico ministero | |
| 70-ter | Ufficio del pubblico ministero presso il tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie | |
| 50.3 | Attribuzioni del presidente della sezione distrettuale e delle sezioni circondariali | |
| 50.4 | Composizione dell'organo giudicante |
Regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12
Ordinamento giudiziario
modificato dal D.lgs 149/2022
VECCHIO TESTO
Funzioni ed attribuzioni del tribunale ordinario
Il tribunale ordinario:
a) esercita la giurisdizione in primo grado e in appello, contro le sentenze pronunciate dal giudice di pace, in materia civile;
b) esercita la giurisdizione in primo grado in materia penale;
c) esercita le funzioni di giudice tutelare;
d) esercita nei modi stabiliti dalla legge le altre funzioni ad esso deferite.
NUOVO TESTO
Funzioni ed attribuzioni del tribunale ordinario
Il tribunale ordinario:
a) esercita la giurisdizione in primo grado e in appello, contro le sentenze pronunciate dal giudice di pace, in materia civile;
b) esercita la giurisdizione in primo grado in materia penale;
c) esercita le funzioni di giudice tutelare;
d) esercita nei modi stabiliti dalla legge le altre funzioni ad esso deferite.