| 67-bis | Criteri per la composizione della sezione prevista dall'articolo 376 del codice di procedura civile | |
|---|---|---|
| 76 | Attribuzioni del pubblico ministero presso la Corte suprema di cassazione | |
| 43 | Funzioni ed attribuzioni del tribunale ordinario | |
| 49 | Costituzione e giurisdizione del tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie | |
| 50 | Composizione dell’ufficio del tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie | |
| 50.1 | Funzioni e attribuzioni del tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie | |
| 50.2 | Attribuzioni del presidente del tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie | |
| 50.5 | Ripartizione degli affari tra la sezione distrettuale e le sezioni circondariali del tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie | |
| 50-bis | Giudice per le indagini preliminari | |
| 51 | Giudice di sorveglianza presso il tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie | |
| 54 | Costituzione delle sezioni nelle corti di appello | |
| 58 | Sezione per i minorenni | |
| 70 | Costituzione del pubblico ministero | |
| 70-ter | Ufficio del pubblico ministero presso il tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie | |
| 50.3 | Attribuzioni del presidente della sezione distrettuale e delle sezioni circondariali | |
| 50.4 | Composizione dell'organo giudicante |
In ogni sede di corte di appello o di sezione distaccata di corte di appello è costituito un tribunale per i minorenni.
Il tribunale per i minorenni ha giurisdizione su tutto il territorio della corte di appello o della sezione di corte di appello, nei limiti di competenza determinati dalla legge.
In ogni sede di corte di appello o di sezione distaccata di corte di appello è costituito un tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie, il quale si articola in una sezione distrettuale e in una o più sezioni distaccate circondariali.
La sezione distrettuale ha sede nel capoluogo di distretto di corte di appello o di sezione di corte di appello e ha giurisdizione su tutto il territorio della corte di appello o della sezione di corte di appello, nei limiti di competenza determinati dalla legge.
La sezione circondariale è costituita in ogni sede di tribunale ordinario del distretto di corte d'appello o di sezione distaccata di corte d'appello in cui ha sede il tribunale e ha giurisdizione su tutto il territorio del circondario.