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Decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274
Disposizioni sulla competenza penale del giudice di pace, a norma dell’articolo 14 della legge 24 novembre 1999, n. 468
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Preambolo
1
Organi giudiziari nel procedimento penale davanti al giudice di pace
2
Principi generali del procedimento davanti al giudice di pace
3
Assunzione della qualità di imputato
4
Competenza per materia
5
Competenza per territorio
6
Competenza per materia determinata dalla connessione
7
Casi di connessione davanti al giudice di pace
8
Competenza per territorio determinata dalla connessione
9
Riunione e separazione dei processi
10
Astensione e ricusazione del giudice di pace
11
Attività di indagine
12
Notizie di reato ricevute dal pubblico ministero
13
Autorizzazione del pubblico ministero al compimento di atti
14
Iscrizione della notizia di reato
15
Chiusura delle indagini preliminari
16
Durata delle indagini preliminari
17
Archiviazione
18
Assunzione di prove non rinviabili
19
Provvedimenti del giudice nel corso delle indagini
20
Citazione a giudizio
20-bis
Presentazione immediata a giudizio dell'imputato in casi particolari.
20-ter
Citazione contestuale dell'imputato in udienza in casi particolari.
21
Ricorso immediato al giudice
22
Presentazione del ricorso
23
Costituzione di parte civile
24
Inammissibilità del ricorso
25
Richieste del pubblico ministero
26
Provvedimenti del giudice di pace
27
Decreto di convocazione delle parti
28
Pluralità di persone offese
29
Udienza di comparizione
30
Udienza di comparizione a seguito di ricorso al giudice da parte della persona offesa
31
Fissazione di nuova udienza a seguito di impossibilità a comparire
32
Dibattimento
32-bis
Svolgimento del giudizio a presentazione immediata.
33
Sentenza di condanna alla pena della permanenza domiciliare
34
Esclusione della procedibilità nei casi di particolare tenuità del fatto
35
Estinzione del reato conseguente a condotte riparatorie
36
Impugnazione del pubblico ministero
37
Impugnazione dell'imputato
38
Impugnazione del ricorrente che ha chiesto la citazione a giudizio dell'imputato
39
Giudizio di appello
39-bis
Ricorso per cassazione
40
Giudice dell'esecuzione
41
Procedimento di esecuzione
42
ABROGATO
42-bis
Esecuzione delle pene pecuniarie.
43
Esecuzione della pena della permanenza domiciliare e del lavoro di pubblica utilità
44
Modifica delle modalità di esecuzione della permanenza domiciliare e del lavoro di pubblica utilità
45
ABROGATO
46
ABROGATO
47
Modifica all'articolo 6 del codice di procedura penale
48
Competenza del giudice di pace dichiarata da altro giudice
49
Citazione a giudizio
50
Delegati del procuratore della Repubblica nel procedimento penale davanti al giudice di pace
51
Disposizioni regolamentari e sulla tenuta dei registri
52
Sanzioni
53
Obbligo di permanenza domiciliare
54
Lavoro di pubblica utilità
55
Conversione delle pene pecuniarie.
56
Violazione degli obblighi
57
Competenza
58
Effetti delle sanzioni e criteri di ragguaglio
59
Controllo sull'osservanza delle sanzioni dell'obbligo di permanenza domiciliare e del lavoro di pubblica utilità
60
Esclusione della sospensione condizionale della pena
61
Interruzione della prescrizione
62
Inapplicabilità delle altre misure sostitutive della detenzione
62-bis
Espulsione a titolo di sanzione sostitutiva.
63
Norme applicabili da parte di giudici diversi
64
Norma transitoria
65
Entrata in vigore
Gazzetta Ufficiale n. 234 del 06-10-2000 - Suppl. Ordinario n. 166
Decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274, Articolo 58
Articolo 58
Effetti delle sanzioni e criteri di ragguaglio