Menu
Decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 196, Articolo 20-ter
Articolo 20-ter
Decisione relativa all'accoglienza delle navi) 1.Il Capo del Compartimento marittimo: a) decide in merito all'accoglienza di una nave in un luogo di rifugio, sulla base di una valutazione preventiva della situazione effettuata secondo le pianificazioni di cui all'articolo 20-bis; b) accoglie le navi in idoneo luogo di rifugio se tale soluzione risulta la migliore ai fini della tutela della vita umana, della salvaguardia dell'ambiente e degli interessi socio-economici del territorio