Home
Decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 196
Attuazione della direttiva 2002/59/CE relativa all’istituzione di un sistema comunitario di monitoraggio e di informazione sul traffico navale
Menu
Preambolo
1
Finalità
2
Definizioni
3
Ambito di applicazione.
4
Comunicazione preventiva dell'ingresso nei porti italiani
5
Monitoraggio delle navi che entrano nelle aree coperte da sistemi obbligatori di rapportazione navale.
6
Impiego dei sistemi di identificazione automatica
6-bis
Utilizzo di sistemi di identificazione automatica, AIS, da parte delle unità da pesca
6-ter
Utilizzo di sistemi di identificazione e tracciamento a lungo raggio delle navi, LRIT.
7
Impiego dei sistemi di rotte navali.
8
Monitoraggio dell'adesione ai servizi di assistenza al traffico marittimo da parte delle navi.
9
Gestione dei sistemi di monitoraggio ed informazione sul traffico marittimo - VTMIS nazionale.
9-bis
Rete AIS nazionale
10
Registratori dei dati di viaggio
11
ABROGATO
12
Informazioni concernenti il trasporto di merci pericolose o inquinanti
13
Obbligo di comunicazione delle merci pericolose o inquinanti trasportate a bordo
14
Scambio telematico di dati fra Stati membri
14-bis
Portale per lo scambio telematico di dati tra gli armatori, proprietari, agenti raccomandatari, compagnie o comandanti delle navi e le amministrazioni - PMIS
15
Esenzioni.
16
Trasmissione delle informazioni relative a determinate navi
17
Rapportazione di incidenti in mare
18
Misure da adottare in presenza di condizioni meteorologiche eccezionalmente avverse
19
Misure relative agli incidenti in mare
20
Autorità competente per l'accoglienza delle navi che necessitano di assistenza.
20-bis
Piani per l'accoglienza delle navi che necessitano di assistenza
20-ter
Decisione relativa all'accoglienza delle navi 1.Il Capo del Compartimento marittimo: a decide in merito all'accoglienza di una nave in un luogo di rifugio, sulla base di una valutazione preventiva della situazione effettuata secondo le pianificazioni di cui all'articolo 20-bis; b accoglie le navi in idoneo luogo di rifugio se tale soluzione risulta la migliore ai fini della tutela della vita umana, della salvaguardia dell'ambiente e degli interessi socio-economici del territorio
20-quater
Sicurezza finanziaria e compensazioni.
21
Informazioni delle parti interessate
22
Designazione degli organismi competenti
22-bis
Sistema europeo per lo scambio di dati marittimi,SafeSeaNet.
23
Cooperazione tra gli Stati membri
24
Riservatezza delle informazioni ed ispezioni
25
Sanzioni
25-bis
Comunicazione delle misure adottate
26
Disposizioni finanziarie
Allegati
Allegati
Allegati
Allegati
Allegati
Gazzetta Ufficiale n. 222 del 23-09-2005
Decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 196, Articolo 5
Articolo 5
Monitoraggio delle navi che entrano nelle aree coperte da sistemi obbligatori di rapportazione navale