Attuazione della direttiva 2002/59/CE relativa all’istituzione di un sistema comunitario di monitoraggio e di informazione sul traffico navale
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Preambolo
1Finalità
2Definizioni
3Ambito di applicazione.
4Comunicazione preventiva dell'ingresso nei porti italiani
5 Monitoraggio delle navi che entrano nelle aree coperte da sistemi obbligatori di rapportazione navale.
6Impiego dei sistemi di identificazione automatica
6-bisUtilizzo di sistemi di identificazione automatica, AIS, da parte delle unità da pesca
6-terUtilizzo di sistemi di identificazione e tracciamento a lungo raggio delle navi, LRIT.
7 Impiego dei sistemi di rotte navali.
8 Monitoraggio dell'adesione ai servizi di assistenza al traffico marittimo da parte delle navi.
9 Gestione dei sistemi di monitoraggio ed informazione sul traffico marittimo - VTMIS nazionale.
9-bisRete AIS nazionale
10Registratori dei dati di viaggio
11ABROGATO
12Informazioni concernenti il trasporto di merci pericolose o inquinanti
13Obbligo di comunicazione delle merci pericolose o inquinanti trasportate a bordo
14Scambio telematico di dati fra Stati membri
14-bisPortale per lo scambio telematico di dati tra gli armatori, proprietari, agenti raccomandatari, compagnie o comandanti delle navi e le amministrazioni - PMIS
15 Esenzioni.
16Trasmissione delle informazioni relative a determinate navi
17Rapportazione di incidenti in mare
18Misure da adottare in presenza di condizioni meteorologiche eccezionalmente avverse
19Misure relative agli incidenti in mare
20 Autorità competente per l'accoglienza delle navi che necessitano di assistenza.
20-bis Piani per l'accoglienza delle navi che necessitano di assistenza
20-ter Decisione relativa all'accoglienza delle navi 1.Il Capo del Compartimento marittimo: a decide in merito all'accoglienza di una nave in un luogo di rifugio, sulla base di una valutazione preventiva della situazione effettuata secondo le pianificazioni di cui all'articolo 20-bis; b accoglie le navi in idoneo luogo di rifugio se tale soluzione risulta la migliore ai fini della tutela della vita umana, della salvaguardia dell'ambiente e degli interessi socio-economici del territorio
20-quater Sicurezza finanziaria e compensazioni.
21Informazioni delle parti interessate
22Designazione degli organismi competenti
22-bis Sistema europeo per lo scambio di dati marittimi,SafeSeaNet.
23Cooperazione tra gli Stati membri
24Riservatezza delle informazioni ed ispezioni
25Sanzioni
25-bis Comunicazione delle misure adottate
26Disposizioni finanziarie
Allegati
Allegati
Allegati
Allegati
Allegati

Decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 196, Articolo 5

Articolo 5
Monitoraggio delle navi che entrano nelle aree coperte da sistemi obbligatori di rapportazione navale