Che regola l’esercizio delle professioni di Avvocato e Procuratore
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Legge 8 giugno 1874, n. 1938, Articolo 62

Articolo 62
Gli avvocati che alla pubblicazione della presente legge si troveranno investiti di pubblici uffici od insegnamenti, potranno continuare ad esercitarli, non ostante le disposizioni dell'articolo