Home
Legge 8 giugno 1874, n. 1938
Che regola l’esercizio delle professioni di Avvocato e Procuratore
Menu
Preambolo
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
Non si può far parte che di un solo collegio, salvo il caso previsto dall'articolo
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
Le pene disciplinari contro i procuratori che violano i loro doveri sono, secondo la gravità dei casi, quelle indicate nell'articolo
52
53
54
Sono ammessi alla difesa in materia penale davanti la Corte di cassazione gli avvocati patrocinanti presso la medesima, giusta l'art
55
56
57
58
59
60
61
62
Gli avvocati che alla pubblicazione della presente legge si troveranno investiti di pubblici uffici od insegnamenti, potranno continuare ad esercitarli, non ostante le disposizioni dell'articolo
63
Agli attuali procuratori non contemplati nell'art. 59 è applicabile il disposto dal numero 3 dell'articolo
64
65
66
67
Gazzetta Ufficiale n. 141 del 15-06-1874
Legge 8 giugno 1874, n. 1938, Articolo 9
Articolo 9