Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1988)
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Legge 11 marzo 1988, n. 67, Articolo 31

Articolo 31
1. Le disposizioni della presente legge sono applicabili nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e Bolzano compatibilmente con le norme dei rispettivi statuti