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Legge 11 marzo 1988, n. 67
Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1988)
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1. Le disposizioni della presente legge sono applicabili nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e Bolzano compatibilmente con le norme dei rispettivi statuti
Allegati
Gazzetta Ufficiale n. 61 del 14-03-1988
Legge 11 marzo 1988, n. 67, Articolo 8
Articolo 8