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Legge 19 marzo 1990, n. 55, Articolo 6
Articolo 6
"Il pubblico amministratore, il funzionario o il dipendente dello Stato o di altro ente pubblico ovvero il concessionario di opere e di servizi pubblici che consente alla conclusione di contratti o subcontratti in violazione dei divieti previsti dall'articolo 10, è punito con la reclusione da due a quattro anni"