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			Legge 31 dicembre 2012, n. 247, Articolo 31
Articolo 31
			Il collegio dei revisori
		
			
1. Il collegio dei revisori è composto da tre membri effettivi ed un supplente nominati dal presidente del tribunale e scelti tra gli avvocati iscritti al registro dei revisori contabili. 
2. Per gli ordini con meno di tremilacinquecento iscritti la funzione è svolta da un revisore unico. 
3. I revisori durano in carica quattro anni e possono essere confermati per non più di due volte consecutive. 
4. Il collegio, che è presieduto dal più anziano per iscrizione, verifica la regolarità della gestione patrimoniale riferendo annualmente in sede di approvazione del bilancio.