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			Legge 31 dicembre 2012, n. 247, Articolo 52
Articolo 52
			Contenuto della decisione
		
			
1. Con la decisione che definisce il procedimento disciplinare possono essere deliberati: 
 
a) il proscioglimento, con la formula: «non esservi luogo a provvedimento disciplinare»; 
b) il richiamo verbale, non avente carattere di sanzione disciplinare, nei casi di infrazioni lievi e scusabili; 
c) l'irrogazione di una delle seguenti sanzioni disciplinari: avvertimento, censura, sospensione dall'esercizio della professione da due mesi a cinque anni, radiazione.