| 145 | Intervento del giudice | |
|---|---|---|
| 156 | Effetti della separazione sui rapporti patrimoniali tra i coniugi | |
| 158 | Separazione consensuale | |
| 250 | Riconoscimento | |
| 316 | Responsabilità genitoriale | |
| 316-bis | Concorso nel mantenimento | |
| 320 | Rappresentanza e amministrazione | |
| 336 | Legittimazione ad agire | |
| 336-bis | Ascolto del minore | |
| 337-ter | Provvedimenti riguardo ai figli | |
| 337-octies | Poteri del giudice e ascolto del minore | |
| 350 | Incapacità all'ufficio tutelare | |
| 374 | Autorizzazione del giudice tutelare | |
| 375 | Autorizzazione del tribunale | |
| 376 | Vendita di beni | |
| 394 | Capacità dell'emancipato | |
| 395 | Rifiuto del consenso da parte del curatore | |
| 397 | Emancipato autorizzato all'esercizio di un'impresa commerciale | |
| 411 | Norme applicabili all'amministrazione di sostegno | |
| 425 | Esercizio dell'impresa commerciale da parte dell'inabilitato | |
| 1137 | Impugnazione delle deliberazioni dell'assemblea | |
| 2113 | Rinunzie e transazioni | |
| 2652 | Domande riguardanti atti soggetti a trascrizione. Effetti delle relative trascrizioni rispetto ai terzi | |
| 2658 | Atti da presentare al conservatore | |
| 2690 | Domande relative ad atti soggetti a trascrizione |
I provvedimenti indicati negli articoli precedenti sono adottati su ricorso dell'altro genitore, dei parenti o del pubblico ministero e, quando si tratta di revocare deliberazioni anteriori, anche del genitore interessato.
Il tribunale provvede in camera di consiglio, assunte informazioni e sentito il pubblico ministero; dispone, inoltre, l'ascolto del figlio minore che abbia compiuto gli anni dodici e anche di età inferiore ove capace di discernimento. Nei casi in cui il provvedimento è richiesto contro il genitore, questi deve essere sentito.
In caso di urgente necessità il tribunale può adottare, anche d'ufficio, provvedimenti temporanei nell'interesse del figlio.
Per i provvedimenti di cui ai commi precedenti, i genitori e il minore sono assistiti da un difensore
I provvedimenti indicati negli articoli precedenti sono adottati su ricorso dell'altro genitore, dei parenti, del curatore speciale se già nominato o del pubblico ministero e, quando si tratta di revocare deliberazioni anteriori, anche del genitore interessato.
Il tribunale provvede in camera di consiglio, assunte informazioni e sentito il pubblico ministero; dispone, inoltre, l'ascolto del figlio minore che abbia compiuto gli anni dodici e anche di età inferiore ove capace di discernimento. Nei casi in cui il provvedimento è richiesto contro il genitore, questi deve essere sentito.
In caso di urgente necessità il tribunale può adottare, anche d'ufficio, provvedimenti temporanei nell'interesse del figlio.
Per i provvedimenti di cui ai commi precedenti, I genitori e il minore sono assistiti da un difensore