| 145 | Intervento del giudice | |
|---|---|---|
| 156 | Effetti della separazione sui rapporti patrimoniali tra i coniugi | |
| 158 | Separazione consensuale | |
| 250 | Riconoscimento | |
| 316 | Responsabilità genitoriale | |
| 316-bis | Concorso nel mantenimento | |
| 320 | Rappresentanza e amministrazione | |
| 336 | Legittimazione ad agire | |
| 336-bis | Ascolto del minore | |
| 337-ter | Provvedimenti riguardo ai figli | |
| 337-octies | Poteri del giudice e ascolto del minore | |
| 350 | Incapacità all'ufficio tutelare | |
| 374 | Autorizzazione del giudice tutelare | |
| 375 | Autorizzazione del tribunale | |
| 376 | Vendita di beni | |
| 394 | Capacità dell'emancipato | |
| 395 | Rifiuto del consenso da parte del curatore | |
| 397 | Emancipato autorizzato all'esercizio di un'impresa commerciale | |
| 411 | Norme applicabili all'amministrazione di sostegno | |
| 425 | Esercizio dell'impresa commerciale da parte dell'inabilitato | |
| 1137 | Impugnazione delle deliberazioni dell'assemblea | |
| 2113 | Rinunzie e transazioni | |
| 2652 | Domande riguardanti atti soggetti a trascrizione. Effetti delle relative trascrizioni rispetto ai terzi | |
| 2658 | Atti da presentare al conservatore | |
| 2690 | Domande relative ad atti soggetti a trascrizione |
Prima dell'emanazione, anche in via provvisoria, dei provvedimenti di cui all'articolo 337-ter, il giudice può assumere, ad istanza di parte o d'ufficio, mezzi di prova. Il giudice dispone, inoltre, l'ascolto del figlio minore che abbia compiuto gli anni dodici e anche di età inferiore ove capace di discernimento. Nei procedimenti in cui si omologa o si prende atto di un accordo dei genitori, relativo alle condizioni di affidamento dei figli, il giudice non procede all'ascolto se in contrasto con l'interesse del minore o manifestamente superfluo.
Qualora ne ravvisi l'opportunità, il giudice, sentite le parti e ottenuto il loro consenso, può rinviare l'adozione dei provvedimenti di cui all'articolo 337-ter per consentire che i coniugi, avvalendosi di esperti, tentino una mediazione per raggiungere un accordo, con particolare riferimento alla tutela dell'interesse morale e materiale dei figli.
Prima dell'emanazione, anche in via provvisoria, dei provvedimenti di cui all'articolo 337-ter, il giudice può assumere, ad istanza di parte o d'ufficio, mezzi di prova. Il giudice dispone, inoltre, l'ascolto del figlio minore che abbia compiuto gli anni dodici e anche di età inferiore ove capace di discernimento. Nei procedimenti in cui si omologa o si prende atto di un accordo dei genitori, relativo alle condizioni di affidamento dei figli, il giudice non procede all'ascolto se in contrasto con l'interesse del minore o manifestamente superfluo.
Qualora ne ravvisi l'opportunità, il giudice, sentite le parti e ottenuto il loro consenso, può rinviare l'adozione dei provvedimenti di cui all'articolo 337-ter per consentire che i coniugi, avvalendosi di esperti, tentino una mediazione per raggiungere un accordo, con particolare riferimento alla tutela dell'interesse morale e materiale dei figli.